Attualmente sono tre le figure professionali sanitarie alle quali è attribuita dalla legge la competenza di elaborare schemi nutrizionali personalizzati: il medico, il biologo ed il dietista. Tutti gli altri commettono il reato di ABUSIVISMO DELLA PROFESSIONE.
Questa autorizzazione non è dovuta a semplici questioni burocratiche, bensì ai percorsi di studi che conferiscono solo a questi professionisti le competenze per affrontare con scienza, coscienza e metodo il lavoro di nutrizionista.
Quali sono le figure abusive che potreste incontrare?
Tutte le altre figure che quotidianamente, attraverso sotterfugi o escamotage, suggeriscono modelli nutrizionali o diete, o anche solo semplici consigli alimentari, a volte proponendovi integratori o sostituti dei pasti, esercitano una attività che non solo non compete loro per legge, ma soprattutto per mancanza di CONOSCENZE E COMPETENZE in materia di nutrizione.
Questo vale sia per le figure professionali che comunque hanno avuto una formazione universitaria – farmacisti, chimici, agronomi, fisioterapisti, laureati in scienze motorie, naturopati… – sia per tutte le altre figure professionali o pseudo professionali che spesso si immettono, con vocazione da commercianti, nel mondo della nutrizione e della dietologia senza avere la benché minima istruzione universitaria nel settore: venditori di integratori e sostituti dei pasti sono spesso i vostri vicini, o i vostri amici laureati in lettere o filosofia; potete ricevere diete da estetisti, personal trainers o conoscenti incontrati in palestra; infine potete sorprendervi entrando in libreria, dove sicuramente troverete qualche libro che parla di diete miracolose, scritto magari da un giornalista, un cuoco o un conduttore TV.
Fortunatamente la nostra Italia è ricca di VERI PROFESSIONISTI, che appartengono alle categorie sopra citate, regolarmente iscritte ai rispettivi Ordini professionali (che hanno un costo!) e che svolgono il loro lavoro con dedizione e competenza, senza addentrarsi in attività estranee alle loro conoscenze. Quando le altre figure professionali evitano di “pisciare fuori dal vaso”, anzi, spesso si instaura una forte collaborazione fra nutrizionisti ed estetisti, farmacisti, personal trainer … con l’unico obiettivo di lavorare INSIEME per aiutare il paziente/cliente a raggiungere i risultati desiderati ed il benessere generale.
Il biologo, il medico ed il dietista sono professionisti che hanno speso i loro anni di studio nella comprensione dell’anatomia e fisiologia, della biochimica, della nutrizione applicata alle condizioni fisio-patologiche e molto altro. Per quanto riguarda l’Ordine dei Biologi, a cui personalmente afferisco con numero di iscrizione AA_078629, potete controllare sul sito internet https://www.onb.it/servizi/elenco-iscritti/ se la persona a cui vi state affidando è davvero un Professionista abilitato all’elaborazione di piani alimentari oppure no, semplicemente inserendo il suo nome e cognome e controllando che risulti la sua iscrizione all’Ordine. Lo stesso è possibile per quanto riguarda i Medici e i Dietisti.
E voi? A chi avete deciso di affidare la vostra salute?
Le normative vigenti
ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE – Il reato di esercizio abusivo della professione è previsto dall’art. 348 del Codice Penale, il quale dispone: “Chiunque abusivamente esercita una professione (1), per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229] (2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro”.
L’Esercizio abusivo si configura ogni qualvolta venga di fatto posta in essere un’attività che sia chiaramente riconducibile a una professione per la quale sia per legge necessario avere una formazione e un titolo adeguato (c.d. professioni regolamentate).
L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.
Il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 attribuisce ai biologi la competenza di determinare in piena autonomia:
– la dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche
– le diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività),
– diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…”
Il Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito alle competenze del biologo in materia di nutrizione, ricordando quanto segue: “il Consiglio di Stato con la sentenza n.6394/05 ha affermato [..] che le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali: la prescrizione di diete, sia in funzione dei fabbisogni nutritivi sia in funzione delle intolleranze alimentari; l’elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata destinata una patologia; la prescrizione o, anche il semplice consiglio o indicazione di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009, pag.2).
“Il biologo può pertanto autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011).
PER RIASSUMERE…
- Le UNICHE figure titolate all’elaborazione delle diete sono: il MEDICO, il BIOLOGO NUTRIZIONISTA e il DIETISTA (previa prescrizione medica)
- NON POSSONO elaborare diete: il naturopata, il personal trainer, gli operatori del benessere non meglio identificati, il farmacista, i terapisti olistici, il comune cittadino, i distributori di prodotti dietetici, il tecnologo alimentare, chiunque non abilitato per legge.
- Le figure appena elencate NON rientrano nell’ambito sanitario e commettono ABUSO della professione sanitaria passibile di denuncia con reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 10000 a euro 50000 secondo l’art. 348 del Codice Penale.
- L’abilitazione è una competenza specifica e non bisogna sottovalutarla!
- Chi si rivolge ad un Professionista, la maggior parte delle volte a pagamento e/o privatamente, vuole e deve ricevere consigli e indicazioni assolutamente personalizzati e non un copia e incolla!
- CONSIGLIO: una volta individuata la persona a cui affidarvi per perdere peso o migliorare la vostra salute attraverso l’alimentazione, verificate sempre che sia abilitata dalla Legge.
- COME FARE? RICORDATEVI CHE IL VERO PROFESSIONISTA: timbra e/o firma e inserisce i propri riferimenti sulla dieta elaborata; da agosto 2013 deve stipulare una polizza per responsabilità civile; emette fatture sanitarie IVA esenti (detraibili dalla dichiarazione dei redditi); fa firmare il consenso per la privacy; è iscritto all’Ordine dei Biologi (http://www.onb.it/servizi/elenco-iscritti/) o all’Ordine dei Medici (https://application.fnomceo.it/Fnomceo/public/ricercaProfessionisti.public); nel caso dei Dietisti è sufficiente l’indicazione del titolo di Dietista.